Lo Statuto dell'Associazione

Approvato dall'Assemblea Costitutiva del 15 settembre 1945.

Modificato dalle Assemblee Straordinarie dei Soci del 15 aprile 1953, del 28 febbraio 1967, del 31 luglio 1970, del 14 maggio 1971, del 16 maggio 1986, del 10 maggio 1991, del 1 giugno 1998, del 4 giugno 2004, del 29 giugno 2006, dell'11 giugno 2007, del 27 giugno 2019 e del 8 giugno 2023.

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Art. 1 - Costituzione - Denominazione

E' costituita l’Associazione “CONFINDUSTRIA PIACENZA".

Essa ha competenza su tutto il territorio della provincia di Piacenza.

L'Associazione aderisce quale associato effettivo a CONFINDUSTRIA, assumendo il ruolo di componente primaria territoriale, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello statuto e nei regolamenti di CONFINDUSTRIA ed acquisendo di conseguenza i diritti e gli obblighi che ne derivano per sé e per i propri Soci.

La durata di Confindustria Piacenza è a tempo indeterminato.

Confindustria Piacenza adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di CONFINDUSTRIA.

Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Art. 2 - Sede

Confindustria Piacenza ha sede in Piacenza. Essa può costituire, con delibera del Consiglio, proprie Delegazioni o Uffici staccati in altre località della provincia, ove se ne riconosca la necessità, con i compiti e secondo le direttive da stabilirsi dal Consiglio stesso.

Art. 3 - Scopo

Confindustria Piacenza in conformità ai principi organizzativi generali del sistema confederale, persegue i seguenti scopi:
  • favorire il progresso dell’industria piacentina, promuovendo la maggiore solidarietà e collaborazione tra le aziende associate;
  • assistere, tutelare e rappresentare le medesime in tutti i problemi sindacali, sociali, economici e culturali che direttamente o indirettamente le riguardano;
  • promuovere nella provincia, e particolarmente presso gli imprenditori, lo sviluppo sociale, civile ed economico, nonché comportamenti conseguenti nel contesto di una libera società.
Nel quadro di tali scopi, Confindustria Piacenza collaborerà con le Istituzioni Pubbliche e con le altre parti sociali, nell'ambito dei rispettivi ruoli, esplicati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e in base a principi di correttezza.

In relazione agli scopi per i quali è costituita ed in conformità al ruolo ed alle competenze ad essa attribuiti nell'ambito dei Sistema Confederale, Confindustria Piacenza svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
  1. tutelare le attività delle imprese sul piano economico, sindacale e tributario, anche stipulando, nei limiti delle sue competenze, accordi di carattere generale, come pure, su espressa delega, contratti collettivi di lavoro a carattere provinciale riguardanti una o più categorie, in coordinamento con le rispettive Associazioni Nazionali, nonché contratti aziendali;
  2. rappresentare ed assistere i Soci nelle controversie collettive ed individuali di lavoro;
  3. assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra gli imprenditori e di intensificare la collaborazione costruttiva tra gli iscritti;
  4. provvedere all'informazione ed alla consulenza degli Associati relativamente ai problemi generali e speciali della imprenditorialità;
  5. provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere in cui la rappresentanza sia richiesta, promuovendo altresì la nomina ove tale rappresentanza sia ritenuta necessaria ed utile;
  6. svolgere direttamente o indirettamente tutte le attività necessarie per il conseguimento dei fini sociali;
Confindustria Piacenza può dar vita, partecipare o contribuire ad Associazioni, Fondazioni, Enti, Istituzioni o Società e, in generale, ad organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Confindustria Piacenza è apartitica e non ha alcun fine di lucro.

Art.4 - Perimetro della rappresentanza

Possono aderire a Confindustria Piacenza le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un’organizzazione complessa e che:
  1. siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall’ordinamento generale;
  2. diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l’esercizio dell’attività imprenditoriale;
  3. si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Piacenza, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
  4. dispongano di un’adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.
Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inquadrate nelle categorie dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio a seconda delle diverse caratteristiche. Sono soci effettivi:
  • le imprese che abbiano un’Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria con sede legale nel territorio della provincia di Piacenza o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della predetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Per l’ammissione delle imprese cooperative è richiesto il preventivo parere favorevole di Confindustria;
  • le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.
Sono soci ordinari di territorio le imprese che non abbiano una corrispondente Associazione o Federazione di settore aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio della provincia di Piacenza o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della suddetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.

Possono, altresì, aderire in qualità di soci aggregati realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi o soci ordinari di territorio, ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarietà e raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.

Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono essere associate come soci ordinari di territorio o soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria Piacenza e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al Sistema.

Art.5 - Rapporto associativo

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere compilata su appositi moduli predisposti dall’Associazione.

La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico e dei valori associativi.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l’appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l’inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 4, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza .

In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza, l’impresa, entro 10 giorni dall’avvenuta comunicazione, può richiedere un riesame della domanda da parte del Consiglio Generale, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

Contro la deliberazione negativa del Consiglio Generale è possibile, entro i successivi 10 giorni dall’ulteriore rigetto, ricorrere al Collegio speciale dei Probiviri che deciderà, entro i successivi 30 giorni, in modo definitivo.

L'ammissione impegna i Soci dal momento dell'iscrizione e per tutto l'anno avente inizio dal 1° gennaio successivo al giorno dell'accettazione della domanda di iscrizione; l'ammissione si intende poi rinnovata tacitamente di anno in anno, se non viene data disdetta con lettera raccomandata a.r. o PEC almeno 6 mesi prima della scadenza.

Art.6 - Quote associative

All’atto dell’ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore di Confindustria Piacenza di:

  • una quota associativa annua.

Le determinazioni contributive sono deliberate annualmente dal Consiglio Generale.

Confindustria Piacenza promuoverà procedimento giudiziario innanzi al Foro di Piacenza nei confronti dei soci morosi, secondo l’apposito regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l’adesione decorre dal mese di ammissione.

La quota associativa annua non è trasmissibile se non in caso di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art.7 - Diritti dei soci

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere da Confindustria Piacenza e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte di Confindustria Piacenza.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione e delle Sezioni, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Il diritto di elettorato passivo dei soci ordinari ed aggregati è limitato al Consiglio Generale dell’Associazione e agli organi delle Sezioni.

I soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei soci effettivi con esclusione della capacità di elettorato passivo per le cariche di Presidente, Vice Presidente dell’Associazione ed incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all’Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione a Confindustria Piacenza ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dai principi organizzativi generali in materia.

Art.8 - Doveri dei soci

L’adesione a Confindustria Piacenza comporta l’obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso, nonché il Codice etico e dei valori associativi.

L’attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell’immagine della categoria né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l’obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare il socio deve:
  • partecipare attivamente alla vita associativa;
  • rispettare le deliberazioni assunte e gli accordi stipulati da Confindustria Piacenza e dalle altre componenti confederali;
  • non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi, fatta eccezione per i soci aggregati;
  • fornire a Confindustria Piacenza, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all’aggiornamento del “Registro delle Imprese”, o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
  • versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati da Confindustria Piacenza;



Art.9 - Cessazione della condizione di Socio

La qualità di Socio si perde per:
  1. dimissioni;
  2. perdita dei requisiti in base ai quali é avvenuta l'ammissione;
  3. espulsione per inadempienza agli obblighi assunti a norma dei presente Statuto o per adesione contemporanea incompatibile;
  4. accertata morosità nel pagamento delle quote associative.
La cessazione da Socio, non esonera lo stesso dall'impegno, assunto verso Confindustria Piacenza, del pagamento delle quote associative.

La cessazione da Socio comporta la perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno di Confindustria Piacenza e del sistema confederale.

Art. 10 - Sanzioni

E’ sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all’irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Art. 11 - Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione :
  1. l'Assemblea;
  2. il Consiglio Generale;
  3. il Consiglio di Presidenza;
  4. il Presidente;
  5. il Collegio dei Revisori Contabili;
  6. i Probiviri
Le procedure di funzionamento degli organi collegiali dovranno risultare atte ad assicurare ai componenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni, precisa conoscenza degli argomenti da trattare nonché - fatte salve particolari esigenze di riservatezza - adeguata documentazione circa gli stessi.

Decadono dalle cariche elettive di cui alle lettere b) e c) coloro che non intervengano alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

Art. 12 - Assemblea

L’Assemblea è costituita dai Soci.

Hanno diritto di parteciparvi i Soci cui spetta l'esercizio dei diritti sociali.

Ogni Socio dispone di un numero di voti in ragione delle quote associative dovute e versate nell'ultimo anno precedente la data dell'Assemblea nel quale le quote dovute dai Soci siano state completamente accertate e richieste secondo la seguente tabella.

Il conteggio viene effettuato utilizzando la quota associativa minima delle aziende industriali, stabilita annualmente dal Consiglio generale, indicata con X.
    fino a X: 1 voto;
  • da X a 5X: (oltre al voto che compete per la parte della quota sino a X) 1 voto per ogni X o frazione superiore a X/2;
  • da 5X a 30X: (oltre ai 5 voti che competono per la parte della quota sino a 5X) 1 voto per ogni 5X o frazione superiore a 2,5x;
  • da 30X a 80X: (oltre ai 10 voti che competono per la parte della quota sino a 30X) 1 voto per ogni 10X o frazione superiore a 5X;
  • oltre a 80X: (oltre ai 15 voti che competono per la parte della quota sino a 80X) 1 voto per ogni 20X o frazione superiore a 10X.

Ai soci iscritti in corso d’anno è attribuito un solo voto.
I Soci potranno farsi rappresentare alle Assemblee mediante delega da apporsi in fondo alla lettera di convocazione o in altra forma scritta, da altro Socio con diritto di voto; questi, però, non potrà avere più di una delega.

Art. 13 - Costituzione e Funzionamento dell’Assemblea

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il mese di giugno per l’approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi.

L’assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale o il Consiglio di Presidenza o ne facciano richiesta tanti Soci, cui spetta l'esercizio dei diritti sociali che rappresentino almeno un quinto dei voti.

E’ richiesta la seduta straordinaria per deliberare sulle modifiche statutarie, sulla compravendita di beni immobili, sulla responsabilità di altri organi sociali e sulla trasformazione, scioglimento e liquidazione di Confindustria Piacenza.

I Soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l’accesso alle cariche direttive, ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta. È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento. Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all’Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea. I Soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, ma senza diritto di voto e intervento.

All’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori Contabili, i Probiviri e il Direttore Generale.

Art. 14 - Convocazione dell’Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente o in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, a mezzo lettera semplice, PEC, fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.

Tale avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il Presidente può integrare l’ordine del giorno fino a 48 ore prima della riunione, con esclusione di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento dell’Associazione.

L'Assemblea richiesta dai Soci a norma dell'articolo precedente dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla richiesta.

Ove non sia provveduto dagli Organi di Confindustria Piacenza, la convocazione è ordinata dal Presidente del Tribunale, che designa la persona che dovrà presiederla.

Art. 15 - Costituzione e funzionamento dell'Assemblea

Costituzione e funzionamento dell'Assemblea L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria saranno validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti tanti Soci, cui spetta l'esercizio dei diritti sociali, che dispongano della metà più uno dei voti globalmente assegnati ai sensi dell'art. 12.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell’avviso, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si intenderanno costituite in seconda convocazione e saranno valide qualunque sia la percentuale dei voti presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, purchè rappresentino almeno il 15% dei voti totali.

Sulle modificazioni dello Statuto, sulla compravendita di beni immobili , sulla responsabilità di altri organi sociali le delibere saranno assunte dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

Lo scioglimento, la trasformazione e la liquidazione dell’Associazione sono deliberati dall’Assemblea con il voto favorevole dei ¾ dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell’Assemblea. Funge da segretario il Direttore di Confindustria Piacenza o, in caso di sua assenza, una persona designata dall’Assemblea.

Art. 16 - Attribuzioni dell’Assemblea

Spetta all’Assemblea:
  1. eleggere ogni quadriennio pari il Presidente e i Vice Presidenti; approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
  2. eleggere ogni quadriennio dispari i componenti elettivi del Consiglio Generale;
  3. eleggere ogni quadriennio dispari i componenti del Collegio dei Revisori Contabili e i Probiviri;
  4. determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell’Associazione stessa;
  5. approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
  6. ratificare l’ammontare della misura dei contributi stabiliti di anno in anno dal Consiglio Generale;
  7. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto, dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza, o dal Presidente.
L’Assemblea straordinaria discute e delibera:
  1. sulle modifiche statutarie
  2. sulla compra vendita di beni immobili;
  3. sulla responsabilità degli altri Organi sociali;
  4. sulla trasformazione, scioglimento, liquidazione di Confindustria Piacenza.


Art. 17 - Consiglio Generale

Fanno parte di diritto del Consiglio Generale:

il Presidente, i Vice Presidenti, l’ultimo Past President, i tre Past President precedenti all’ultimo, purché espressione di imprese regolarmente associate e privi di incarichi politici; i Presidenti delle sezioni merceologiche; il Presidente della controllata Assoservizi, il Presidente del Comitato Piccola Industria e il Presidente dei Giovani Imprenditori .

Fanno inoltre parte del Consiglio Generale i seguenti componenti elettivi:
  1. n. 11 rappresentanti generali eletti dall’Assemblea ordinaria ogni quadriennio dispari;
  2. n. 20 rappresentanti aggiuntivi espressi dalle componenti merceologiche interne, sulla base del peso contributivo delle singole sezioni. Per assicurare la presenza adeguata di tutte le sezioni merceologiche, ciascuna di esse non potrà avere più di 5 rappresentanti. Gli eventuali rappresentanti non assegnati verranno indicati dal Consiglio di Presidenza.
  3. n.3 rappresentanti aggiuntivi nominati dalla Piccola Industria e 2 dai Giovani Imprenditori.
  4. n.2 membri nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa.

Sono invitati permanenti di diritto i Revisori contabili, i Probiviri e tutti i Past President, senza diritto di voto.
I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria del quadriennio dispari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di un quadriennio consecutivo al primo. Qualora venga meno un componente del Consiglio Generale eletto dall’Assemblea, il Consiglio stesso provvede, nella prima seduta, alla sua sostituzione cooptando il primo dei non eletti.

Il Consiglio Generale si riunisce con cadenza trimestrale e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti; è convocato e presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente che ne fa le veci. Ciascun Membro ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti senza tener conto degli astenuti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I Membri del Consiglio Generale che si astengono dall'intervenire senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. Il Presidente iscrive la loro sostituzione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

Costituisce causa di ineleggibilità, in occasione del successivo rinnovo dell'Organo, la mancata partecipazione senza giustificazione a più del 50% delle riunioni tenute nel corso dei periodo di carica.

Art. 18 - Attribuzioni del Consiglio Generale

Spetta al Consiglio Generale lo svolgimento di ogni azione che si renda necessaria per il conseguimento dei fini sociali e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'Assemblea. In particolare spetta al Consiglio:
  1. nominare la Commissione di designazione;
  2. proporre all’Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti;
  3. proporre al Consiglio di Presidenza i componenti dei gruppi tecnici di supporto all’attività dei Vice Presidenti che sono nel numero di due componenti per ogni gruppo tecnico di supporto all’attività di ciascun Vice Presidente;
  4. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
  5. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
  6. deliberare le direttive generali per il Consiglio di Presidenza e per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea;
  7. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
  8. approntare ed approvare entro il 30 ottobre di ogni anno il Bilancio preventivo predisposto dal Consiglio di Presidenza, da sottoporre all'Assemblea, e determinare la misura della quota associativa dovuta dai Soci per l'anno successivo;
  9. approntare ed approvare entro il 15 aprile di ogni anno il Bilancio consuntivo da sottoporre a delibera dell'Assemblea;
  10. deliberare la costituzione di Delegazioni o Uffici staccati di Confindustria Piacenza;
  11. deliberare la partecipazione ad Associazioni, Fondazioni, Enti, Istituzioni o Società e, in generale, ad organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.
  12. adottare le sanzioni;
  13. riesaminare le domande di adesione;
  14. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea straordinaria, le modifiche del presente statuto;
  15. su proposta del Consiglio di Presidenza, deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente statuto;
  16. su proposta del Consiglio di Presidenza determinare, con regolamento apposito, i criteri per la composizione merceologica delle varie Sezioni e decidere sulle domande di costituzione delle stesse, presentate dalle imprese associate;
  17. pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle imprese associate in relazione all'inquadramento nelle Sezioni;
  18. esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto;
  19. promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione.


Art. 19 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto
  • dal Presidente
  • dai Vice Presidenti elettivi in numero variabile da tre a cinque con mandato quadriennale rinnovabile una sola volta consecutiva negli anni pari;
  • dai Presidenti della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori
  • l’ultimo Past President come invitato
Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all’art. 3, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l’attuazione della mission e del ruolo dell’Associazione.

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio di Presidenza, con diritto di voto, il Presidente della controllata Assoservizi ed i membri dei gruppi tecnici di supporto all’attività dei Vice Presidenti.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni 40 giorni e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

E' convocato e presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente che ne fa le veci.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun Membro ha diritto ad un voto e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti tenendo conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art.20 - Attribuzioni del Consiglio di Presidenza

Spetta al Consiglio di Presidenza:
  1. stabilire l’azione a breve termine dell’Associazione e decidere i piani per l’azione a medio e lungo termine;
  2. dirigere l’attività dell’Associazione nell’ambito delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
  3. deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
  4. deliberare sulle domande di adesione;
  5. nominare i componenti dei gruppi tecnici di supporto all’attività dei Vice Presidenti nel numero di due componenti per ogni gruppo tecnico di supporto all’attività di ciascun Vice Presidente;
  6. nominare e revocare i rappresentanti esterni dell’Associazione;
  7. sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell’Assemblea;
  8. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
  9. nominare e revocare il Direttore dell’Associazione, assumere e licenziare il personale;
  10. determinare e fissare la retribuzione del Direttore e del personale;
  11. nominare e revocare i rappresentanti legali delle società controllate e collegate;
  12. sercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto.


Art. 21 - Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, per una sola volta ogni quadriennio pari, su proposta del Consiglio Generale. A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Generale elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione, composta da tre imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all’interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base. Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 6 settimane.

Nelle prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi e ordinari di territorio, la Commissione sollecita l’invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d’intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l’emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l’obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all’elezione dell’Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

L’Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di Confindustria Piacenza di fronte ai terzi ed in giudizio. E' di diritto Presidente dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente attua i provvedimenti decisi dal Consiglio di Presidenza per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; può, ove ne ravvisasse la necessità e nei casi di urgenza, assumere da solo le decisioni di pertinenza del Consiglio predetto, riferendo appena possibile al Consiglio medesimo.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente in carica, la prima Assemblea ordinaria dei Soci provvederà alla elezione di un nuovo Presidente, il cui mandato scadrà alla data prevista per la scadenza del mandato del Presidente dimissionario o impedito.

Art.22 - Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza di Confindustria Piacenza, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Generale gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti.

Il Consiglio Generale vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.

Tali deleghe potranno riguardare l’approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l’attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di un quadriennio consecutivo a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un quadriennio.

Nel caso che cessino dalla carica durante il mandato, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Art. 23 - Collegio dei Revisori Contabili

L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, ogni quadriennio dispari, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci di Confindustria Piacenza, in una lista di almeno sette candidati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nell’albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

I Revisori dei Conti supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

I Revisori Contabili effettivi assistono alle adunanze del Consiglio e dell’Assemblea, vigilano sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione.

La carica di Revisore è incompatibile con la carica di Presidente o di Revisore di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione.

Art. 24 - Probiviri

L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, ogni quadriennio dispari, sei Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un solo quadriennio successivo al primo.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. Risultano eletti i sei candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, Il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna a Confindustria Piacenza.

I Probiviri sono invitati a partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Generale.

Spetta ai 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dall’art.25, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l’Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

All’inizio di ogni anno i sei Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L’appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti tre Probiviri eletti dall’Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore che raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale. L’interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti.

Art. 25 - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione del Collegio

Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli.

Il ricorrente deve indicare la sintesi dei motivi e delle richieste di intervento sulla base delle quali ha presentato ricorso, scegliendo il Proboviro di fiducia tra quelli eletti in assemblea e non facenti parte del Collegio speciale.

Al momento della presentazione del ricorso, pena l’irricevibilità, dovrà essere versato da parte del ricorrente un deposito cauzionale mediante bonifico bancario su apposito conto corrente. L’importo del deposito cauzionale è stabilito all’inizio di ogni anno dal Collegio Speciale dei Probiviri con un importo variabile tra il 20% ed il 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell’ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione.

Sarà compito della segreteria del Collegio notificare il ricorso alla controparte, chiedendo alla stessa di nominare il proprio Proboviro di fiducia entro i successivi 10 giorni. Il rifiuto o l’immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

L’incarico arbitrale potrà essere rifiutato solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile. La ricusazione è ammessa nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di una istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i sei Probiviri nominati dall’Assemblea, con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Piacenza che provvederà alla scelta sempre tra i restanti Probiviri eletti dall’Assemblea.

Il Collegio arbitrale sarà costituito non oltre i 10 giorni successivi, con apertura della fase istruttoria.

Art. 26 - Collegio Arbitrale: istruttoria e decisione

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriore 30 giorni. E’ facoltà del Proboviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro dieci giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello al Collegio dei Probiviri di Confindustria, che potrà essere promosso presentando ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

Art. 27 - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura

All’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, i sei Probiviri eletti dall’Assemblea designano 3 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.

Il Collegio speciale interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d’ufficio, in presenza di gravi motivi o di inerzia. Può inoltre chiedere l’intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.

Il Collegio speciale rilascia parere obbligatorio sul profilo personale dei candidati alle cariche. Il parere nei confronti del candidato Presidente dell’Associazione è vincolante. Interpreta la normativa interna; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione.

Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data dello loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l’impugnazione dinanzi al Collegio del riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.



Art. 28 - Sezioni Merceologiche

I Soci sono raggruppati in Sezioni Merceologiche, secondo l'attività industriale da ciascuno svolta.

E' istituita una Sezione Industrie Varie, alla quale saranno assegnate le imprese esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire una apposita Sezione. Possono inoltre essere istituite Sezioni particolari in relazione a situazioni locali o speciali. E' ammessa l'appartenenza a più Sezioni per i Soci che esercitano attività industriale di genere o di specie diversa.

Le Sezioni Merceologiche promuovono il raggiungimento dei fini statutari nell'ambito della particolare attività per cui sono costituite.

La costituzione della Sezione Merceologica avviene dietro richiesta delle imprese interessate, viene deliberata dal Consiglio di Presidenza ed è ratificata dal Consiglio Generale.

Art.29 - Attribuzioni delle Sezioni

Ciascuna Sezione elegge il proprio Presidente ed un Vice Presidente, anche per la sua sostituzione, in caso di assenza ad ogni effetto.

Il Presidente ed il Vice Presidente e gli eventuali Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti; possono restare in carica non oltre 2 mandati quadriennali consecutivi. E' potestà della Sezione prevedere la costituzione di un Consiglio che coadiuva nell'espletamento del mandato. Esso dura in carica quattro anni e si rinnova contestualmente alla carica di Presidente.

La carica di Presidente o Vice Presidente di una Sezione è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di altra Sezione.

Nelle votazioni nell'ambito della Sezione ogni Socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità di voto prevale quello di chi presiede.

Le Sezioni si riuniscono ogni qualvolta il Presidente di Confindustria Piacenza o il Presidente di Sezione lo ritengano necessario o ne facciano richiesta un decimo dei Soci che la compongono. Tutte le riunioni che prevedono l'elezione del Presidente, del Vice Presidente o del Consiglio, sono convocate e presiedute dal Presidente di Confindustria Piacenza.

Le altre riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente e saranno valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci che compongono la Sezione.

Trascorsa mezz'ora dalla convocazione le riunioni saranno valide qualunque sia il numero dei Soci presenti alla riunione.

Art.30 - Comitato Piccola Industria

Il Comitato Piccola Industria è costituito da un numero variabile di rappresentanti delle imprese che occupano non oltre 50 addetti. Ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli organi dell’Associazione. Elegge ogni quadriennio pari, in occasione della elezione del Presidente, un Presidente che è membro di diritto del Consiglio di Presidenza. Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Piccola Industria sono disciplinate all’interno di uno specifico regolamento.

Art.31 - Rappresentante Piccola Industria

Nell’ambito dell’Associazione è costituito il Gruppo Giovani Industriali per promuovere iniziative ed azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale G.I. di Confindustria.

I Giovani Industriali eleggono un presidente ed un Consiglio. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio di Presidenza.

Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Industriali sono disciplinate all’interno di uno specifico Regolamento.

Art.32 - Cariche sociali

Le cariche sociali sono gratuite. Le cariche sono riservate ai rappresentanti di imprese in regola con il pagamento delle quote associative e secondo quanto disposto dal regolamento d’attuazione dello statuto confederale. Per rappresentanti si intendono: titolare, legale rappresentante dal Registro delle Imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia, membri del CdA o Direttori generali, nonché amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale.

Coloro che sono eletti in sostituzione di Membri venuti a mancare prima della scadenza, acquistano l'anzianità del Membro che sostituiscono.

La permanenza in carica, per più quadrienni consecutivi, è limitata in conformità a quanto statuito agli artt. 17, 21, 22, 23,24 e 29. La stessa carica può essere ricoperta decorso un quadriennio.

Potrà essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio di Presidenza, al Presidente del Collegio dei Revisori Contabili.

Art.33 - Direttore e Personale

Gli Uffici sono retti da un Direttore, che è anche Segretario degli Organi di Confindustria Piacenza e delle Sezioni Merceologiche, e che agisce sotto le direttive del Presidente e del Consiglio di Presidenza.
Dal Direttore dipendono anche gli Uffici fuori sede ove esistano e, disciplinarmente, il personale. Le modalità per l'assunzione e la cessazione dal servizio del personale dipendente di Confindustria Piacenza, nonché la determinazione dei suoi obblighi e degli emolumenti, sono disciplinati da apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di Presidenza.

Art.34 - Fondo comune

Il fondo comune di Confindustria Piacenza è costituito:
  1. dalle quote di ammissione e dai contributi;
  2. dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
  3. dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
  4. dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
  5. dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti a Confindustria Piacenza
Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento di Confindustria Piacenza. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.


Art.35 - Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 ottobre di ogni anno deve essere compilato il bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Generale per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea.

Il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili, deve essere approvato dal Consiglio entro il 15 aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento confederale.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art.36 - Controversie

Ogni eventuale divergenza che insorgesse tra l'associazione e le imprese ad essa aderenti sulla interpretazione ed esecuzione dei patti e delle clausole del presente Statuto e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi dell'Associazione, sarà deferita al giudizio dei Collegio dei Probiviri, nominato ai termini dell'art. 24 del presente Statuto.

Provvedimenti a carico dei Soci:
Il Consiglio Generale, previa contestazione per iscritto al Socio degli addebiti che gli sono mossi, fissandogli un termine non maggiore di 10 giorni per le sue controdeduzioni, può prendere provvedimenti a carico del Socio quando a suo giudizio ne ricorrano i motivi.

Contro la decisione del Consiglio Generale è ammesso ricorso - entro 15 giorni dal ricevimento della decisione comunicata con lettera raccomandata R.R. – al Collegio dei Probiviri il quale deciderà inappellabilmente entro 30 giorni dal ricevimento dei ricorso.

Art.37

Sono deliberati dall’Assemblea col voto favorevole di almeno il 75% del totale dei voti spettanti a tutte le Associate, cui spetta l'esercizio dei diritti sociali.

In caso di scioglimento, l'Assemblea determinerà la destinazione da darsi ad eventuali attività residue che potranno essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

L’Assemblea inoltre eleggerà un apposito Collegio di liquidatori composto da non meno di tre membri uno dei quali con funzioni di Presidente, fisserà le modalità della liquidazione e stabilirà il compenso dei liquidatori.

Art.38 - Norme transitorie di attuazione

Il presente statuto entra in vigore dalla prima Assemblea che rinnoverà le cariche.

Al fine di realizzare l’alternanza delle elezioni alle diverse cariche si stabilisce che con l’assemblea Generale del 2019 si procederà al rinnovo del Consiglio Generale, del Collegio dei Revisori Contabili e dei Probiviri, e così di quadriennio in quadriennio dispari.

Le cariche del Presidente, dei Vice Presidenti, della Giunta, del Presidente del Comitato della Piccola Industria e del Presidente del Gruppo Giovani sono prorogate di un anno. Nel 2020 e così di quadriennio in quadriennio pari, si procederà al rinnovo delle cariche del Presidente, dei Vice presidenti, del Comitato della Piccola Industria e del Presidente del Gruppo Giovani.

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